Rifiuto di esibizione dei documenti Elemento soggettivo – Necessità del dolo (Cass. 2.12.2015 n. 24503)
La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla disposizione procedimentale preclusiva (art. 32, co. 4, D.p.r. n. 600/1973 e art. 52, co. 5, D.p.r. n. 633/1972) secondo cui, se nel corso della verifica, il contribuente si rifiuta di esibire libri, registri, scritture e documenti, essi non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Secondo i giudici di legittimità, il c.d. “rifiuto di esibizione” dei documenti opposto dal contribuente nella fase amministrativa comporta l’inutilizzabilità dei medesimi solo se connotato da dolo, e non da semplice colpa.
Non ha, dunque, alcun effetto preclusivo la dichiarazione del contribuente di non possedere il documento richiesto, se dipende da forza maggiore, caso fortuito oppure colpa, “quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione”.
La sentenza conferma quanto era stato affermato da Cass. 11.4.2014 n. 8539.