Risoluzione Agenzia delle Entrate 18.4.2016 n. 24
Con risoluzione 18.4.2016 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari.
In linea generale, come ricorda l’Agenzia, i certificati anagrafici (certificato di residenza e stato di famiglia) sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 100 righe ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, allegata al D.p.r. n. 642/72, salvo che:
- non vengano destinati ad uno degli usi indicati dalla Tabella, allegato B, annessa al D.p.r. n. 642/72;
- vi sia una norma speciale che ne disciplini la non imponibilità.
Nel caso specifico dei certificati di residenza richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari opera il regime di non imponibilità previsto dall’art. 18 del D.p.r. n. 115/2002, in base al quale sono esenti dall’imposta di bollo, in quanto soggetti al contributo unificato, tutti gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali, inclusi quelli “antecedenti, necessari o funzionali”.
Pertanto, i certificati di residenza richiesti dagli studi legali a scopo di notifica, in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale e soggetti al contributo unificato, risultano esenti da imposta di bollo.