Provv. Agenzia Entrate 21.4.2016 n. 58258
Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258 viene sostituito il modello e relative istruzioni approvati con il provv. 24.3.2016: vengono quindi aggiornate le istruzioni per la dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenze elettriche private possono utilizzare per superare la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV, introdotta dalla legge di stabilità 2016.
Secondo il nuovo provvedimento, in via transitoria per il 2016, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio TV ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se presentata tra l’1.1.2016 e il 16.5.2016 (tale ultimo termine sostituisce i precedenti del 30 aprile e del 10 maggio 2016 ed opera sia per l’invio a mezzo posta, sia per la trasmissione in via telematica).
La dichiarazione sostitutiva presentata tra il 17.5.2016 e il 30.6.2016, invece, produce effetti per il solo semestre luglio-dicembre 2016, mentre la dichiarazione sostitutiva presentata tra l’1.7.2016 e il 31.1.2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Il nuovo provvedimento richiama la definizione contenuta nella nota n. 9668 del 20.04.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico di “apparecchio televisivo”, intendendo per tale quello “in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”.
Ne consegue che non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.