Tar Lazio, sentenze n. 4424-4426-4428/2016 del 14 aprile 2016
Il Tar Lazio, accogliendo i ricorsi presentati da OUA, ANF e da alcuni COA ha annullato in parte qua gli articoli 3 e 6 comma 4 del regolamento n. 144/2015 sulle specializzazioni forensi.
In particolare, il Tar ha determinato la cancellazione dell’elenco delle 18 materie specialistiche di cui all’art. 3, rilevando la mancanza di un principio logico che abbia presieduto alla scelta di dette materie, non essendo stato rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze degli organi giurisdizionali, né infine un criterio di coincidenza con possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.
Vista l’irragionevolezza della norma, il cui scopo avrebbe dovuto essere quello di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori, pertanto, il Tar ha disposto il suo annullamento.
Al contempo, è stato censurato, per il medesimo vizio, anche l’art. 4 del regolamento che prevede l’attribuzione al CNF del potere di effettuare un colloquio agli avvocati che intendano ottenere il titolo di specializzazione per precedente esperienza professionale.
Detta disposizione avrebbe, secondo i giudici amministrativi, un contenuto eccessivamente generico con l’attribuzione di una latissima discrezionalità operativa al CNF, foriera di distorsioni applicative e in contraddizione con la ratio del regolamento stesso.
In conclusione, se le sentenze del Tar non verranno impugnate al Consiglio di Stato, spetterà ora al Ministero della Giustizia riscrivere le due disposizioni annullate dai giudici amministrativi.