Mar 22

Avvocato stabilito – Non necessità del requisito della onorabilità fino all’iscrizione all’albo ordinario degli avvocati

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 4.3.2016 n. 4252

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un avvocato spagnolo che si era sentito rigettare dal COA di Milano la domanda di iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati comunitari stabiliti, per la mancanza della condotta irreprensibile (condotta specchiatissima e illibata), in quanto il richiedente era stato condannato per i reati di falso materiale e contraffazione di pubblici sigilli.

Con tale pronuncia, invece, le Sezioni Unite hanno ribaltato le precedenti decisioni accogliendo le doglianze del ricorrente che aveva rilevato come la verifica dei presupposti necessari per l’iscrizione alla sezione degli avvocati stabiliti integrasse un procedimento vincolato e come, peraltro, le vicende ostative fossero relative a periodi antecedenti all’iscrizione e, pertanto, irrilevanti.

In punto, la S.C. ha ricordato come i requisiti necessari per l’iscrizione alla sezione speciale siano tassativamente quelli previsti dall’art. 6 del Dlgs. n. 96 del 2001 (che ha dato attuazione alla direttiva 98/5 CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione forense in uno Stato UE diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale).

In tal senso, peraltro, le Sezioni Unite, si erano già espresse nel 2001 con la sentenza n. 28340, nella quale avevano statuito che l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati comunitari stabiliti è subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro, essendo pertanto illegittimo qualsiasi altro ostacolo frapposto al riconoscimento nello Stato di appartenenza del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in un altro Stato membro in base all’omologazione (il caso riguardava l’ipotesi di un avvocato che, recatosi in Spagna per conseguire la laurea in giurisprudenza, si era visto negare l’iscrizione in Italia nella sezione speciale, mediante il procedimento di integrazione previsto dal Dlgs. n. 96/2001).

Le Sezioni Unite, con la pronuncia del marzo 2016, dando continuità all’orientamento pregresso, hanno affermato che, in base alla lettera dell’art. 12 comma 3 del Dlgs. n. 96 del 2001 , “la verifica dei altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati debba essere effettuata, con riguardo agli avvocati iscritti alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, solo nel momento in cui questi chiedano l’iscrizione all’albo degli avvocati, come è loro consentito fare dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia”.

L’unico caso limite nel quale, invece, i COA possono svolgere un potere di verifica dei requisiti di iscrizione è quello in cui la richiesta sia diretta ad integrare una ipotesi di abuso del diritto, in quanto volta a conseguire il titolo di avvocato nell’ordinamento italiano, aggirando la normativa nazionale (Sezioni Unite, ord. N. 15694 del 2015).