Mar 22

Avvocato stabilito – Obbligo di esercizio dell’attività professionale per un triennio con il titolo professionale di origine ex art. 12 D.lgs. 2.02.2001 n. 96

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.03.2016 n. 5073

Il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite trae origine dal ricorso presentato da un avvocato abilitato in Spagna, che aveva chiesto al COA di appartenenza (Roma) la dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio all’Albo ordinario, avendo esercitato la professione in Italia per il triennio previsto ex lege, ma spendendo il titolo di “avvocato”, al posto che il titolo professionale di origine (nel caso di “abogado”).

A tal proposito, sia il COA di Roma, sia il CNF hanno rigettato il ricorso presentato dall’avvocato stabilito, il quale ha chiamato in causa le Sezioni Unite.

Queste ultime, di fatto, hanno confermato le decisioni dei gradi di giudizio precedenti, muovendo da un’analisi letterale dell’art. 12 del D.lgs. 96/12 (di attuazione della direttiva 98/5 CE), il quale prevede che i requisiti necessari affinché un avvocato stabilito sia dispensato dalla prova attitudinale richiesta dalla legge sono: l’esercizio effettivo e regolare della professione forense nel contesto nazionale per almeno 3 anni decorrenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati e l’utilizzo del titolo professionale di origine conseguito nel Paese UE (nel caso di specie si trattava del titolo di “abogado”).

Secondo le Sezioni Unite, pertanto, l’esercizio effettivo della professione forense per detto triennio con un titolo differente da quello previsto e, a maggior ragione, proprio con il titolo che si aspira a conseguire, non è idoneo a far ottenere la dispensa dall’esame di abilitazione e, peraltro, integra anche la condotta materiale del reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p.