Cassazione Penale, 03.03.2016 n. 8883
Con la pronuncia n. 8883/2016 la Suprema Corte ha affermato che: “l’assenza di violazione della norma cautelare che, idonea forse, come ritenuto dal giudice di primo grado, ad influire sotto il profilo della tipicità oggettiva del reato, lo è certamente sotto il profilo soggettivo dell’assenza di colpa”.
Il caso: ad un elettricista esperto era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore. Era stato dotato, altresì, di una serie di strumenti di protezione. L’elettricista era un soggetto particolarmente esperto, essendo stato nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda. Per terminare il lavoro più velocemente, incautamente, decideva di salire sul tetto e di percorrere un tratto ricoperto da sottili lastre di eternit che, inevitabilmente, si sfondavano, provocando la caduta al suolo del lavoratore.
Poiché la recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
In materia di responsabilità del datore di lavoro per il danno subito dal dipendente, la Suprema Corte ha infatti ricordato come il sistema della normativa antinfortunistica si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo” interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, è investito di un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore, ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compreso il lavoratore.
Pertanto, in virtù della maggiore considerazione che la responsabilità del lavoratore ha assunto (c.d. “principio di autoresponsabilità del lavoratore”) ne deriva che l’assenza di violazione della normativa cautelare da parte del datore di lavoro, il quale ha fornito al lavoratore gli strumenti idonei ad effettuare il lavoro in sicurezza, è sufficiente ad escludere la penale responsabilità sotto il profilo soggettivo per l’assenza di colpa.