Accertamento notificato al fallito e al curatore – Rinvio al PVC consegnato al solo fallito (Cass. 27.11.2015 n. 24254)
La Suprema Corte statuisce che non è affetto da carente motivazione l’avviso di accertamento, notificato al curatore fallimentare, che rinvii al verbale di constatazione consegnato solo al fallito.
Secondo i giudici di legittimità, in tal caso non opera la disposizione di cui all’art. 42 del D.p.r. n. 600/73, secondo cui, nel caso di motivazione per relationem, occorre, a pena di nullità, l’allegazione del documento richiamato salvo ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
L’elemento che distingue tale ipotesi deriva dalla legge fallimentare, che impone l’obbligo di consegna al curatore di tutta la documentazione del fallito, per cui la nullità può essere dichiarata solo se il curatore dimostra che il verbale, ciò nonostante, non poteva essere da lui conosciuto.
La Corte accoglie una linea interpretativa intermedia rispetto a pregressi orientamenti: da un lato si colloca l’indirizzo (Cass. 14.5.2010 n. 11784) secondo cui l’accertamento non può mai essere dichiarato nullo, stante l’assenza di un obbligo di consegna del verbale al curatore del fallimento, soggetto non esistente all’epoca della verifica; dall’altro, invece, si statuisce che la nullità va sempre dichiarata, a prescindere dagli obblighi, previsti dalla legge fallimentare, di consegna al curatore di tutta la documentazione del fallito (Cass. 31.3.2014 n. 7493).