Azioni esperibili dall’utilizzatore e obblighi della società di leasing
Corte Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza del 5 ottobre 2015, n. 19785
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate recentemente a fare chiarezza sui rimedi esperibili da parte dell’utilizzatore in caso di vizi e difetti del bene concesso in leasing qualora gli stessi redano inutilizzabile il suddetto bene.
Per giungere ad una decisione sul punto, la Suprema Corte chiarisce la natura del contratto di leasing che, sebbene non tipicizzato nel nostro ordinamento, risulta avere un ampio utilizzo nelle prassi commerciali. Nello specifico le Sezioni Unite, aderendo all’orientamento prevalente in giurisprudenza e dottrina, stabiliscono che l’operazione di leasing sia frutto di un collegamento negoziale tra due negozi tipici, da un lato, il contratto tra l’utilizzatore e la società concedente, incaricata di acquistare il bene ( il vero e proprio contratto di leasing) e, dall’altro lato, un altro rapporto tra il concedente (società di leasing) ed il fornitore (produttore) del bene (il contratto di vendita).
Dopo aver chiarito tale aspetto ed escluso la sussistenza di un collegamento tecnico tra tali due contratti, il Supremo Collegio individua due ipotesi distinte stabilendo in ciascun caso i rimedi esperibili:
- in caso di mancata consegna del bene ovvero di rifiuto dell’utilizzatore accettare la consegna del bene, riscontrati i vizi che ne inficino il valore o l’impiego del bene per l’uso convenuto, la società di leasing ha l’obbligo di sospendere il pagamento del prezzo al fornitore; qualora ne sussistano i presupposti la società di leasing è inoltre obbligata a richiedere la risoluzione del contratto di fornitura, con conseguente scioglimento anche del contratto di leasing, oppure agire per la riduzione del prezzo;
- in caso di vizi occulti o in mala fede taciuti dal fornitore, di cui l’utilizzatore si avveda dopo la sottoscrizione del verbale di accettazione della consegna, l’utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene. Qualora ricorrano le condizioni legittimanti la risoluzione del contratto, invece, il concedente, informato dall’utilizzatore dell’emersione dei vizi, ha l’obbligo ex artt. 2 cost. e 1375 c.c., di agire nei confronti del fornitore per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, con i medesimi effetti di cui sopra.
In entrambi le suddette ipotesi, l’utilizzatore può inoltre agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, richiedendo, altresì. la restituzione della somma corrispondente ai canoni eventualmente pagati al concedente e da questi trattenuti.