Dic 17

Mancata fruizione dei riposi settimanali

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Danno da usura psico-fisica e danno biologico – Cass. Sez. Lav. n. 14710 del 14/07/2015

Il danno da stress, o usura psicofisica, per costante insegnamento della Corte di legittimità si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale. La sua risarcibilità pertanto presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava infatti il correlativo onere probatorio, anche attraverso presunzioni semplici (Cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2886 del 10/02/2014).


Con specifico riferimento, invece, al danno da usura derivante dal mancato godimento del riposo settimanale, è necessario distinguere il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che diversamente si traduce in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante proseguita senza soluzione di continuità, per un periodo di tempo significativo. Mentre quest’ultimo si concretizza nella “lesione dell’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale” (art. 13 D. Lgs. n. 38/2000), e andrà provata dal lavoratore a mezzo di consulenza medico legale, il danno da usura psico-fisica invece sussiste di per sé come conseguenza della mancata fruizione dei riposi così come determinati dalla legislazione vigente nonché dalla norme costituzionali.

Con sentenza del 14 luglio 2015 n. 14710, la Corte di Legittimità è tornata sul tema confermando tale consolidato orientamento, affermando il diritto del lavoratore che abbia prestato la propria attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, a vedersi riconoscere oltre alla retribuzione giornaliera con le maggiorazioni previste per la penosità del lavoro domenicale, altresì il risarcimento dei danni per il mancato riposo e la conseguente usura psico-fisica. “La soluzione si spiega, in considerazione della circostanza che nella fattispecie l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.

Tale risarcimento, ben può essere determinato in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno, e festivo. La Corte di Cassazione ha infatti statuito che “in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un’altra retribuzione giornaliera, dev’essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto”.