Mar 11

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DELEGA FISCALE (L. N. 23/2014)

Decreti attuativi della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. “delega fiscale”)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2015, ha approvato, in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (L. 11 marzo 2014, n. 23).

I testi approvati, che tengono conto delle richieste contenuti nei parere delle Commissioni parlamentari, vengono trasmessi di nuovo alle Camere per gli ulteriori pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente. I decreti hanno ad oggetto rispettivamente:

  • semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale
  • revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali
  • riforma del sistema sanzionatorio (penale e amministrativo)
  • revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Sempre in attuazione della delega fiscale sono stati emanati i decreti legislativi 5 agosto 2015, n. 127 e n. 128, pubblicati in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190; il primo ha ad oggetto la “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”, mentre il secondo riguarda le “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”.

Entrambi sono in vigore dal 2 settembre 2015.

CONTENZIOSO | PROCESSO TRIBUTARIO

Sospensione feriale dei termini processuali – Riduzione da 46 a 31 giorni

Anche per il processo tributario opera la sospensione feriale dei termini processuali, che, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 742/69 così come modificato dal D. L. n. 132/2014, va dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno prima di tale modifica, la sospensione era dall’1.8 al 15.9). Così, sono sospesi i termini per i ricorsi, gli appelli, il deposito delle memorie e dei documenti.

Stante il tenore dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92, anche i termini che caratterizzano la fase di reclamo soggiaciono alla sospensione feriale. Bisogna prestare particolare attenzione al termine per il ricorso in caso di presentazione della domanda di adesione, siccome, in base ad un certo orientamento della Cassazione, la sospensione di 90 giorni da istanza di adesione non si cumula con la sospensione feriale dei termini (Cass. 5.6.2015 n. 11632).

Entrambi sono in vigore dal 2 settembre 2015.

INTERNAZIONALE | CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Convenzione contro le doppie imposizioni con Hong Kong – Ratifica (L. 18.6.2015 n. 96)

E’ stata pubblicata sulla G.U. 7.7.2015 n. 155 la L. 18.6.2015 n. 96, con la quale l’Italia ratifica la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con Hong Kong.

Allo stato attuale, l’efficacia della Convenzione Italia-Hong Kong è ancora subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati. Se ciò avverrà entro il 2015, i benefici del Trattato riguarderanno i periodi d’imposta dal 2016 in avanti (per i redditi tassati in sede di dichiarazione dei redditi, quindi, il primo banco di prova sarà UNICO 2017).

Va precisato che il territorio di Hong Kong attualmente rimane sia nella black list “costi”, cioè nel D.M. 23.1.2002 (recentemente modificato dal DM 27.4.2015), relativo alla deducibilità dei costi (art. 110 co. 10 del D.p.r. n. 917/1986, sia nella black list valevole per la residenza fiscale delle persone fisiche, cioè nel D.M. 4.5.99 (ai sensi dell’art. 2, co 2-bis, D.p.r. n. 917/1986).

La ratifica della Convenzione pone le basi perché Hong Kong possa essere escluso da tali limitazioni fiscali.

ACCERTAMENTO | NORMA ANTIELUSIVA

Omesso preventivo contraddittorio – Legittimità costituzionale – Abuso del diritto (Corte Cost. 7.7.2015 n. 132)

Corte Cost. 7.7.2015 n. 132, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37-bis co. 4 del DPR 600/73 nella parte in cui prevede la nullità dell’accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio, ribadisce l’importanza di quest’ultimo nel procedimento tributario, specie in casistiche delicate come le operazioni elusive.

Si rammenta che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24739/2013, aveva posto la questione di costituzionalità dell’art. 37-bis del DPR 600/73, nella parte in cui prevede la nullità dell’avviso di accertamento che contesta l’elusione di imposta non preceduto dal contraddittorio con il contribuente. Secondo la Cassazione, sarebbe irragionevole prevedere un contraddittorio a pena di nullità per l’elusione e non fare altrettanto per le ipotesi di abuso del diritto, nonché per i casi di riqualificazione degli atti ai sensi dell’art. 20 del TUR.

I giudici della Consulta rigettano in sostanza la questione affermando, da un lato, che il discorso effettuato per sostenere la violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento è inconferente, e, dall’altro, che la previsione della nullità per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo è ampiamente giustificata.