CODICE PENALE | DEL REO
Recidiva obbligatoria aggravata – Legittimità costituzionale – Corte Cost. 23 luglio 2015, n. 185
La Corte Costituzionale ha statuito che è costituzionalmente illegittimo l’art. 99, comma V, c.p., come sostituito dall’art. 4 della L. 251/2005, limitatamente alle parole “è obbligatorio, e”.
Ciò in quanto, secondo la Corte, “… il rigido automatismo sanzionatorio cui dà luogo la norma censurata – collegando l’automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso – è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo”.
PROCEDURA PENALE | NORMATIVA
Messa alla prova – Il nuovo regolamento
Con il decreto del Ministro della Giustizia dell’8 giugno 2015 n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.
PENALE TRIBUTARIO | OMESSO VERSAMENTO IVA
Mancanza di liquidità – Condanne definitive per due annualità successive – Richiesta della continuazione al giudice dell’esecuzione – Esclusione (Cass. pen. 3.9.2015 n. 35912)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.9.2015 n. 35912, ha precisato che l’aver commesso il reato di omesso versamento dell’IVA, di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, per due anni consecutivi, a causa della mancanza di liquidità derivante dalle difficili condizioni economiche della società, preclude al rappresentante legale condannato in via definitiva per le due omissioni la possibilità di invocare dal giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione, ex art. 81 co. 2 c.p.
Ed infatti, la omogeneità delle violazioni e la loro contiguità temporale non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive riconducibili ad un’unica deliberazione di fondo; con la conseguenza che l’identità del disegno criminoso deve essere comunque negata quando la successione degli episodi sia tale da escluderne la preventiva programmazione, emergendo, di contro, l’occasionalità di quelli successivi rispetto ai precedenti.
CONFISCA (E SEQUESTRO) DEL PROFITTO DEL REATO
Confisca di somme di denaro depositate su conto corrente – Effetti della prescrizione (Cass. pen. 21.7.2015 n. 31617)
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31617/2015, confermando quanto già affermato nella sentenza Gubert (Cass. SS.UU. n. 10561/2014) ha affermato che, ove il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario deve essere qualificata come confisca diretta.
Infatti, la somma di denaro si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto e perde ogni identificabilità fisica. Il semplice accrescimento delle disponibilità monetarie del reo, quindi, legittima la confisca in forma diretta del relativo importo. Soltanto nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la necessità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato.