Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.
La rete e i social network amplificano la presenza in rete delle aziende garantendo, da un lato, vantaggi per la valorizzazione della reputazione d’impresa, ma, dall’altro, esponendola al rischio di attacchi indesiderati.
Per prevenire danni in tal senso, l’impresa deve, per prima cosa, effettuare un monitoraggio continuo della rete ed una promozione della propria immagine con l’utilizzo di mezzo tecnici e software adeguati, provvedendo altresì a sviluppare una comunicazione efficace.
Tuttavia qualora sia necessario difendersi dagli attacchi l’impresa potrà affidarsi ad un avvocato per agire sia per ottenere la deindicizzazione dei contenuti negativi e per garantire il proprio diritto di replica alle accuse e/o informazioni negative diffuse in rete sull’azienda sia per la cancellazione del contenuto.
Infatti, qualora l’azienda abbia interesse a tutelare la propria reputazione, non volendo vedere ripubblicate e diffuse in rete notizie incomplete, non aggiornate o inattuali, potrà far valere il proprio diritto di chiedere la deindicizzazione alla società gestrice del motore di ricerca indipendentemente dalla permanenza sui siti sorgente ove dette notizie sono state pubblicate.
Tale possibilità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia Europea che ha riconosciuto il cosiddetto “diritto all’oblio” ossia il diritto ad essere dimenticati per fatti che in passato sono stati d’interesse ma che, con il tempo, non sono più di interesse pubblico in quanto non più attuali.
In tal senso si è espressa in Italia anche la suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 con la quale si è riconosciuto un illecito trattamento derivante dal mantenimento del diretto ed agevole accesso ad un articolo giornalistico diffuso in rete anche dopo anni.
Il diritto alla cancellazione dei propri dati è peraltro confermato anche dall’art. 17 del nuovo Regolamento europeo privacy (Gdpr), che sarà in vigore dal 26 maggio 2018.
L’azienda potrà, inoltre, agire per il risarcimento dei danni conseguenti qualora sia in grado di dimostrare la gravità della lesione subita ed il pregiudizio arrecato alla propria reputazione.