Feb 23

Separazione e divorzio: come risolvere senza vie giudiziarie

Tags:

Dalla rubrica “parola all’avvocato” di Bergamo Sera.

La negoziazione assistita, introdotta recentemente dal legislatore, è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie ed è finalizzata al raggiungimento di un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie e, quindi, senza l’intervento del giudice.

Essa consiste in un accordo mediante il quale le parti, assistite da un avvocato, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia insorta fra loro.

Questa procedura, alternativa a quella che potrebbe essere instaurata in Tribunale, è utilizzabile anche dalle coppie che intendono separarsi consensualmente, divorziare congiuntamente o modificare le relative condizioni stabilite dal Tribunale precedentemente.

Adriana Bove

Adriana Bove

Per attivare la procedura è necessario che ciascun coniuge sia assistito da un avvocato. I coniugi, tramite i loro legali, stipulano una convenzione con cui si impegnano a raggiungere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle relative condizioni entro un determinato termine concordato appunto fra di loro per l’espletamento della procedura di negoziazione.

Occorre distinguere due ipotesi. Se non vi sono figli minori di diciotto anni, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o con handicap grave, l’accordo raggiunto dai coniugi è trasmesso dagli avvocati al procuratore della Repubblica e, se non vengono dallo stesso individuate irregolarità formali, viene comunicato ai legali il nullaosta.

Se invece sono presenti figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o con grave handicap l’accordo viene anche in questo caso trasmesso al procuratore della Repubblica il quale però, oltre al mero controllo sulle eventuali irregolarità formali, deve analizzare attentamente il contenuto dell’accordo al fine di verificare che questo sia conforme avuto riguardo all’interesse dei figli.

Se il procuratore ritiene che l’accordo raggiunto tra i coniugi sia conforme all’interesse dei figli emette il provvedimento di nullaosta. In caso contrario il procuratore trasmette l’accordo entro cinque giorni al presidente del Tribunale il quale fissa un’udienza entro i successivi trenta giorni per la comparizione delle parti.

Con il procedimento di negoziazione le parti ottengono il notevole vantaggio di stipulare un atto che equivale alla omologa di separazione, alla sentenza di divorzio ed a quella di modifica delle relative condizioni in tempi sicuramente più brevi rispetto alle vie giudiziarie e, spesso, in un clima molto più disteso e fuori dalle aule di tribunale.