Cass. Pen. SS.UU., 12 luglio 2017 n. 34090
Mediante il deposito delle motivazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale hanno dato risposta al quesito, originato da precedenti e contrapposte correnti giurisprudenziali, “se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando l’agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa”.
Il Supremo Collegio ha optato per la risposta negativa, condividendo l’orientamento favorevole ad una nozione più restrittiva del concetto di destrezza.
Nel dirimere il contrasto le Sezione Unite hanno affermato il principio secondo il quale “la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa”.