Giu 13

La dichiarazione dello scioglimento di una società di persone compete al Tribunale pur in presenza di una clausola compromissoria

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Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa – Ordinanza del 13/12/2016

Il socio di una S.n.c. ricorreva al Tribunale nei confronti di altro socio della medesima, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento della società per impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale, e la dichiarazione dello scioglimento della società.

La parte resistente eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza del Tribunale, per effetto della clausola compromissoria prevista con il contratto sociale, ai sensi della quale riteneva doversi devolvere ad arbitro ogni controversia inerente “[…]le sorti dei patti di cui al […] contratto sociale”, e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Milano, oltre a ritenere fondato, nel merito, il ricorso proposto, ha ritenuta infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente, rilevando che “la questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l’interesse generale al mantenimento in vita della società, riferibile anche ai terzi e pertanto indisponibile”. Il Giudice, muovendo da tale principio, evidenziava altresì come costante giurisprudenza “esclude dal novero delle controversie compromettibili in arbitri quelle “che hanno ad oggetto interessi della società e che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci”, così aderendo all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12412/00, e richiamando la conforme, costante, successiva giurisprudenza di merito (ex multis, Tribunale di Milano n. 6590 del 15/05/09, Tribunale di Reggio Emilia del 05/02/08, Tribunale di Salerno del 10/04/07).