Giu 13

Compravendita di azioni sociali: applicabile in via analogica la disciplina generale prevista per la vendita

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Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa – Sentenza del 04/04/2017

Il socio di una s.p.a., dopo aver ceduto azioni societarie della stessa, ha evocato in giudizio il cessionario per essersi reso inadempiente al pagamento del prezzo pattuito con contratto, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la condanna al pagamento del dovuto. L’acquirente, infatti, dopo aver corrisposto parte del prezzo prima della sottoscrizione dell’atto di cessione, ed un ulteriore acconto in data successiva allo stesso, aveva omesso la corresponsione del residuo dovuto, restando inadempiente anche alle richieste stragiudiziali di pagamento rivoltegli dal socio cedente; quest’ultimo assolveva il proprio onere probatorio fornendo prova documentale, in giudizio, del contratto sottoscritto tra le parti, e, così, dell’obbligazione negoziale rimasta inadempiuta.

Il Tribunale ha rilevato che l’inadempimento del cessionario, oltre ad integrare la violazione di una norma pattizia convenuta tra le parti, ha integrato altresì la violazione dell’art. 1498 cod. civ., ritenuto applicabile in via analogica con riferimento alla compravendita di azioni societarie, atteso che “i principi dettati in materia non mutano, per il solo fatto che si tratta della vendita di azioni di società (cfr. Cass. sentt. nn. 160319/2007 e 26690/2006)”.

Sulla scorta di tali motivi il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, del prezzo residuo dovuto ai sensi del contratto di cessione di quote societarie sottoscritto tra le parti.