Giu 13

Omessa o irregolare notifica della cartella di pagamento – Inizio dell’esecuzione forzata – Tutela del contribuente

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Cass. SS.UU. 5.6.2017 n. 13913

Nel caso in cui il contribuente – nell’impugnare un atto dell’esecuzione forzata (id est, verbale di pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia), in relazione a crediti in parte di natura erariale – deduca l’omessa notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento, accertamento esecutivo), la tutela giudiziale va azionata dinanzi alla giurisdizione tributaria, e si qualifica come opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell’atto espropriativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione statuiscono testualmente come “… l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità <derivata> dell’atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all’opposizione di cui all’art. 617  c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.)“.

Ad avviso dei giudici di vertice, inoltre, non può essere condivisa l’opposto indirizzo, in base al quale la tutela debba essere esperita dinanzi alla giustizia ordinaria, in considerazione dell’atto impugnato (pignoramento) e non del vizio dedotto; detto indirizzo si pone, infatti, in contrasto con l’art. 57 del DPR 602/73, che vieta, in ambito fiscale, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Appurata la sussistenza della giurisdizione tributaria, sorge il dubbio se il contribuente – destinatario dell’atto di pignoramento (in assenza di atti pregressi di intimazione) – debba impugnare l’atto nel termine dei sessanta giorni, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, oppure nei venti giorni, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.