Cassazione, sez. trib. 14.4.2017, n. 9657
Nell’ambito delle indagini finanziarie, operate come strumento di accertamento fiscale ai sensi dell’art. 32, D.p.r. n. 600/1973, qualora il contribuente effettui un giroconto da un conto all’altro di cui è titolare, non opera alcuna presunzione legale, trattandosi di semplici spostamenti di ricchezza operati dal medesimo soggetto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/73, i versamenti bancari non giustificati rappresentano ricavi/compensi non dichiarati (e ciò per ogni soggetto), mentre i prelievi, per i soli titolari di reddito d’impresa, hanno un’operatività limitata, stante il limite, al di sotto del quale la presunzione non sussiste, di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili.
Ciò posto, i giudici di legittimità chiariscono che la presunzione legale relativa, secondo cui i versamenti bancari non giustificati si presumono quali ricavi/compensi non dichiarati, non opera laddove il versamento provenga da uno spostamento di somme riferibili allo stesso contribuente accertato; il tutto, nei limiti in cui il conto corrente da cui proviene l’accredito non sia stato oggetto di controllo.
La circostanza che il versamento provenga da un conto corrente riconducibile al soggetto accertato osta alla presunzione; ne consegue che è onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che il versamento sia frutto di compensi o ricavi occultati, in mancanza del quale non è possibile sollevare alcuna contestazione al contribuente.