“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
L’art. 6 del testo introduce nel codice penale un nuovo articolo: il 590 sexies.
Ecco il testo dell’art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria):
“1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 590-sexies. — (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.“.
- All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.”.
In sostanza, l’art. 590 sexies c.p. àncora la non punibilità ai seguenti presupposti:
- la verificazione dell’evento a causa d’imperizia;
- il rispetto delle linee guida;
- l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida;
Il secondo comma dell’art. 6 invece abroga la disposizione penale della legge Balduzzi, che prevedeva la punibilità solo per colpa grave nell’ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto a linee guida e seppellisce la relativa questione di distinguere fra colpa grave e colpa lieve, dato che il nuovo art. 590 sexies c.p. non distingue fra i gradi della colpa.