Feb 15

Come ottenere le spese straordinarie insolute per il mantenimento dei figli

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Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 2124

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta per chiarire i presupposti necessari ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per i figli da parte dell’ex coniuge non affidatario.

Il caso trattato riguardava un’ipotesi di inadempimento del coniuge (in questo caso il padre), che era venuto meno all’obbligo di corrispondere all’altro il mantenimento ordinario e straordinario a favore del figlio minore, così come disposto nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

Il genitore affidatario notificava pertanto atto di precetto, allegando allo stesso il verbale di separazione omologato, ma omettendo di allegare anche tutti i documenti a giustificazione della spese straordinarie sostenute fino a quel momento.

Il marito proponeva opposizione agli atti esecutivi, evidenziando proprio la mancata allegazione dei documenti, trovando accoglimento dal Tribunale che rilevava la sussistenza di due diversi orientamenti giurisprudenziali: il primo più rigoroso, il quale non ritiene che il verbale di separazione omologato possa costituire titolo esecutivo per crediti maturati successivamente alla separazione se non quantificati in altro idoneo titolo giudiziale; il secondo più liberale, secondo cui è possibile ritenere il verbale titolo esecutivo, ma solo se il creditore alleghi all’atto di precetto tutta la documentazione attestante gli esborsi sostenuti.  


Ebbene, la Corte di Cassazione chiamata ad intervenire sul punto, ha colto l’occasione per stabilire quanto segue:

1.      se al precetto non solo non si alleghi, ma nemmeno si indichi, la documentazione successiva  alla formazione dei titolo esecutivo giudiziale in base al quale è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis, tale adempimento non può essere sanato dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. La Corte sostiene infatti che l’opposizione deve verificare il quomodo dell’esecuzione e non può sanare vizi dell’atto di precetto, il quale, così come notificato, non potrà produrre effetti suoi propri;

2.      il provvedimento che, in sede di separazione, stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice, “ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità”.

Gli Ermellini hanno chiaramente specificato che la documentazione relativa alle spese va necessariamente allegata all’atto di precetto, e “non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, in quanto il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto stesso”.