Gen 18

Area soggetta a TARSU anche se i rifiuti di cantiere sono smaltiti da soggetti terzi

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Cass. 6.12.2016 n. 24886

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24886/2016, si è nuovamente pronunciata sul tema della soggettività TARSU.

Nel caso di specie il Comune aveva notificato ad una società un avviso di accertamento relativo al pagamento della TARSU per l’anno d’imposta 2005.

In sede di legittimità, la società lamentava la violazione degli artt. 62, 63 e 64 del D. Lgs. n. 507/1993 e, di conseguenza, la non debenza della TARSU, assumendo che i rifiuti di cantiere nell’anno 2005 fossero stati prodotti esclusivamente da società appaltatrici terze e quindi ad essa non ascrivibili.

La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso, avendo i giudici di secondo grado correttamente ritenuto soggetta al pagamento della TARSU l’area ove si producevano rifiuti di cantiere, cioè rifiuti speciali assimilati a quelli urbani per i quali la tassa è dovuta anche se smaltiti in proprio tramite ditta specializzata, in quanto ricadente nella disponibilità della ricorrente.

I giudici di legittimità ricordano, infatti, che requisito soggettivo ai fini dell’assoggettamento alla TARSU (art. 62, primo comma, D. Lgs. n. 507/1993) è la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti, sicché la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), mentre le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62 e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione.