Nov 16

Comunione e Condominio Ripartizione delle spese in caso di infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare al piano sottostante

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Cass. Civ. Sez. Unite – Sent. 10 maggio 2016 n. 9449

La Corte di Cassazione è finalmente intervenuta sul contrasto giurisprudenziale, da tempo esistente in relazione alla ripartizione delle spese in ipotesi di infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo, avente funzione di parziale copertura dello stabile, all’immobile situato al piano sottostante.

A tal proposito, la Corte ha stabilito che due terzi devono essere posti a carico del Condominio, mentre il residuo terzo dovrà essere sostenuto dal proprietario, o utilizzatore esclusivo, del terrazzo stesso.

Ed infatti, è noto che, in ambito condominiale, nelle ipotesi ove l’utilizzazione del lastrico solare, o della terrazza a livello, non sia comune alla totalità dei condomini, per i danni che derivano da infiltrazioni nell’unità immobiliare sottostante, rispondono sia il proprietario, ovvero l’utilizzatore esclusivo (del lastrico solare o della terrazza a livello), in qualità di custodi del bene, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2051 cod. civ., sia l’intero condominio, poiché la funzione di copertura dell’intero edificio, o comunque di parte di esso, che risulta propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), benché di proprietà esclusiva ovvero in uso esclusivo, comporta, da un lato, che l’amministratore debba eseguire tutti i controlli che si rendano necessari, ai sensi dell’art.1130, comma 1, n. 4, cod. civ., alla conservazione delle parti comuni, nonché, dall’altro, che l’assemblea dei condomini debba provvedere alle opere di manutenzione di carattere straordinario, in virtù del contenuto dell’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.

Il concorso delle responsabilità di cui sopra, salva in ogni caso la prova contraria della riferibilità del danno all’uno ovvero all’altro soggetto, segue il criterio di imputazione sancito dall’art. 1126 c.c., il quale ripartisce le spese di riparazione, e di ricostruzione, per un terzo a carico del proprietario o dell’utilizzatore esclusivo del lastrico, o della terrazza a livello, e per i due terzi a carico condominio.