All’interno del Titolo II del codice civile, fra le disposizioni inerenti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, l’art. 709 ter c.c., intitolato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, riconosce la facoltà al giudice di applicare delle misure [quelle elencate all’art. 709 ter, comma 2, numero 1), 2), 3) e 4) c.p.c.], grazie alle quali indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi, per il futuro, da porre in essere condotte qualificabili in termini di inottemperanza rispetto agli ordini impostogli in sede giudiziale.
La sentenza n. 18799/2016 del Tribunale di Roma ha interpretato e applicato innovativamente il disposto normativo di cui sopra, ammonendo prima, e condannando poi, la ricorrente al pagamento in favore del resistente di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per aver boicottato il rapporto fra padre e figlio, screditato la figura genitoriale paterna e omesso di assumere “un comportamento propositivo per tentare di riavvicinare il figlio al padre, risanandone il rapporto”.
La madre, stando alla ricostruzione operata dal Tribunale di Roma, anche in forza delle dichiarazioni rilasciate dal minore stesso, non avrebbe fatto nulla per aiutare il figlio a mantenere una buona relazione col padre, essenziale per un suo sviluppo sereno, ma anzi, sarebbe addirittura sfuggita ai vari incontri programmati inventando all’uopo falsi pretesti.
In buona sostanza, il Tribunale adito ha ritenuto che il comportamento astioso e non collaborativo della ricorrente verso l’ex coniuge andasse punito con una condanna al risarcimento danni poiché lesivo del diritto del figlio minore ad una crescita equilibrata.
La ricorrente, prosegue il Tribunale di Roma, “avrebbe dovuto attivarsi per consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitoralità cui è improntato lo stesso affido condiviso, postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore”.
Invero, la madre, non solo non ha posto in essere una condotta attiva per agevolare i rapporti padre- figlio, ma ha ostacolato, passivamente, detta relazione, le cui conseguenze negative – a parere del Tribunale – sono ricadute tanto sull’altro genitore, privato del suo diritto ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, tanto sul figlio minore stesso, privato ingiustamente del suo diritto a crescere in modo sereno, godendo della relazione con entrambi i genitori.
Il provvedimento che ci occupa, pertanto, non solo palesa un tipico esempio di alienazione parentale, ma va ben oltre, definendo il contenuto della responsabilità genitoriale e indicando come obbligo in capo ad entrambi i genitori di educare i figli al rispetto verso l’altro genitori.