Ott 21

Inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sull’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria

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Corte Costituzionale, ordinanza del 20.10.2016 n. 227

Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionali sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia mediante l’ordinanza n. 280/2014, in relazione a vari articoli del D. Lgs. n. 545/92 (in tema di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione).

Secondo la Commissione tributaria rimettente l’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria risulterebbero incompatibili con i principi di imparzialità e indipendenza previsti dagli artt. 101 e 111 della Costituzione, principi ribaditi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di “equo processo”.

Venivano poi tacciati di sospetta incostituzionalità alcuni articoli del D. Lgs. n. 545/92 (artt. 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35) riguardanti l’inquadramento degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie all’interno dell’Amministrazione finanziaria (che dipende dal Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, espressione del potere esecutivo), secondo cui verrebbe affidata la disponibilità dei mezzi personali per l’esercizio della giurisdizione tributaria alla stessa amministrazione a cui appartengono le autorità che emanano gli atti sottoposti al controllo giurisdizionale.

Veniva altresì censurato l’art. 13 del D. Lgs. n. 545/92, nella parte in cui stabilisce che il compenso del giudice tributario è determinato dal Ministero dell’Economia e finanze, organo di vertice dell’Amministrazione finanziaria.

Sennonché, la Corte Costituzionale ha stabilito che, a causa dell’indeterminatezza e dell’ambiguità delle doglianze, non è posta nelle condizioni di potersi pronunciare, donde l’inammissibilità delle questioni.

La Consulta sottolinea che interventi di questo tipo – caratterizzati da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni, ma un insieme congiunto di alcune di esse – sono estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.

Quindi, a causa dell’eterogeneità degli oggetti delle norme censurate e della carenza di una reciproca e intima connessione tra essi, non si consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale, determinando l’inammissibilità delle questioni.

Rimane così aperta l’annosa problematica riguardante in primis l’imparzialità del giudice tributario.