CORTE CASSAZIONE, SEZIONE TERZA, SENTENZA DEL 19 OTTOBRE 2016 N. 21066
La Suprema Corte, chiamata a determinare il regolamento dei rapporti intercorrenti tra i soci di una società in nome collettivo, ha affermato l’inapplicabilità del principio di responsabilità illimitata del socio in ordine alle obbligazioni sociali per un titolo estraneo al contratto sociale.
Nello specifico, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n.21066, pubblicata lo scorso 19 ottobre 2016 ha affermato che l’art.2291 c.c., che stabilisce il principio di illimitata responsabilità dei soci di snc, trova applicazione esclusivamente in riferimento ai rapporti esterni alla compagine sociale essendo finalizzato alla tutela dei soggetti estranei alla società.
La Corte giunge a tale conclusione ritenendo, infatti, che l’assenza di personalità giuridica perfetta in capo alle società di persone, con conseguente assenza di autonomia patrimoniale limitata, risulta essere propriamente giustificata dalla volontà del legislatore di assicurare tutela agli interessi dei terzi.
Ad avviso della Corte, detta tutela non trova giustificazione nei rapporti fra i soci, come già stabilito e riconosciuto per consolidata giurisprudenza per le associazione non riconosciute, che presentano, analogamente alle società di persone, un’identica struttura associativa non personificata a cui si accompagna una soggettività giuridica limitata.
Del resto l’inapplicabilità fra soci del principio sancito dall’art. 2291 c.c. risulta conforme a quanto disposto dall’art. 1299 c.c. in ambito ai rapporti fra obbligati solidali, secondo il quale, l’azione di regresso verso gli altri obbligati si limita alla sola quota di debito gravante su ciascun obbligato.