Nov 21

COVID-19, URGE NORMA PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO

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È un errore da parte del legislatore non intervenire sulle norme del legittimo impedimento proprio nella durissima fase che l’intero sistema giudiziario sta affrontando a causa della crisi sanitaria in atto: arginare la diffusione del contagio deve essere un priorità che va necessariamente coniugata con la effettiva tutela dei diritti dei cittadini, la cui forma più alta è certamente il diritto di difesa nel processo garantito dalla costituzione.

Sono ormai quotidiani – al contrario – i provvedimenti di rigetto delle istanza di legittimo impedimento presentate dai difensori delle parti nei processi penali celebrati in tutti Italia, motivate per l’isolamento “fiduciario” o addirittura per il periodo di “quarantena obbligatoria” imposta per le ipotesi di contatto con persone risultate positive al COVID 19.
Gli ultimi casi in ordine di tempo hanno riguardato due Colleghi del Foro di Matera: in occasione di due distinte udienze penali celebrate lunedì scorso innanzi al Tribunale Monocratico ed al GUP di Matera, infatti, i difensori hanno presentato istanza di legittimo impedimento, in quanto impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio a causa dell’isolamento imposto dalla locale azienda sanitaria, su segnalazione dello stesso Ufficio Giudiziario.

L’isolamento imposto agli avvocati dall’ASL, in attesa di sottoporsi a tampone laringo faringeo, riveniva, infatti, dalla ricostruzione dei contatti avuti da un Vice Procuratore Onorario risultato positivo e che aveva partecipato all’udienza del precedente 19/10: il Tribunale, pertanto, aveva correttamente fornito all’ASL di Matera la lista di tutti i difensori impegnati quel giorno in udienza tra i quali figuravano anche i predetti due Colleghi.
Nonostante il deposito delle formali istanze – opportunamente corredate dalle certificazioni dei medici curanti (secondo i protocolli attivati dal Sistema Sanitario) – i Giudici (uno dei quali, ha poi rivisto tale decisione) hanno respinto le richieste presentate dai difensori.

Senza voler entrare nel merito dei casi specifici e -quindi- delle motivazioni addotte per corroborare tali opinamenti, è certo che così operando si finisca per infliggere un grave vulnus al compiuto esercizio del diritto di difesa dei cittadini: ognun vede –invero – che privilegiare in situazioni del genere interpretazioni inutilmente rigorose ed eccessivamente formalistiche degli istituti giuridico-processuali in rilievo mortifica il ruolo –anche sociale – del difensore, esponendo in definitiva gli assistiti – “utenti” del servizio “Giustizia” – a conseguenze assai pregiudizievoli e, comunque, foriere di produrre effetti negativi irreversibili per il prosieguo dei giudizi, con il concreto rischio, sotto altra prospettiva, di innescare pericolosi conflitti nei rapporti tra Avvocato e parte assistita.
L’intervento normativo sul legittimo impedimento proposto dall’AIGA– con il disegno di decreto legge già sul tavolo del Ministro della Giustizia – e non incluso nel pacchetto di norme sulla Giustizia del nuovo D.L. “Ristori” appare, pertanto, urgente ed indispensabile ad arginare il grave rischio di veder costretto il diritto di difesa dei cittadini nel processo e, quindi, quello del difensore al ruolo di semplici comparse più adatte ad un assurdo Kafkiano.

L’invito al legislatore è quello di introdurre in sede di conversione (“re melius perpensa”) le modifiche all’istituto del legittimo impedimento da tempo sollecitate dall’AIGA.

Per maggiori informazioni leggi l’intervista al Presidente Nazionale di Aiga su “Il Dubbio” cliccando qui.